Art. 3.
(Requisiti).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:

          a) possedere adeguate capacità motorie e psicoattitudinali;

          b) non avere riportato condanne penali, anche non definitive;

          c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali, acquisite e documentate;

          d) avere compiuto la maggiore età;

          e) essere in possesso della certificazione antimafia;

          f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;

          g) essere in possesso di una polizza assicurativa antinfortunistica;

          h) essere in possesso della certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 5.

 

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